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AUTORITÀ DI CONTROLLO LETTONE: Consenso dei genitori al trattamento dei dati personali del bambino

AUTORITÀ DI CONTROLLO LETTONE: Consenso dei genitori al trattamento dei dati personali del bambino

L’ispezione riceve molto spesso domande da parte dei genitori su cosa fare se uno dei genitori ha acconsentito al trattamento dei dati personali del bambino o lo ha fatto lui stesso, ma l’altro non è d’accordo con tale trattamento e vuole che non venga effettuato. Questa volta spieghiamo se il consenso di un genitore al trattamento dei dati del bambino è ritenuto opportuno e spieghiamo anche a chi rivolgersi in caso di disaccordi tra i genitori riguardo al trattamento dei dati personali del bambino.

Ambito di applicazione del regolamento sui dati

Ricordiamo ancora una volta che il Regolamento Dati non si applica al trattamento dei dati effettuato esclusivamente per scopi personali e domestici, pertanto non sarà di competenza dell’Ispettorato. Spesso il trattamento dei dati personali dei bambini, per il quale uno dei genitori si rivolge all’Ispettorato, viene effettuato direttamente per scopi domestici o personali – ad esempio, scattare foto del bambino, conservare la foto solo per uso personale, senza l’intenzione di pubblicarlo, condividere le foto dei bambini, inviarle ai parenti. Allo stesso modo, se i dati del minore non sono trattati in modo strutturato e automatizzato, ma, ad esempio, le informazioni sono espresse sotto forma di conversazione, il Regolamento dati non si applicherà neanche a tale trattamento.

D’altro canto, il trattamento dei dati personali del bambino rientrerà nell’ambito di applicazione del regolamento sui dati, ad esempio, se uno dei genitori invia una foto del bambino per partecipare a un concorso fotografico e, tra le altre cose, dà il consenso che la foto insieme al nome e cognome del bambino potranno essere pubblicate sui social network dell’ente organizzatore del concorso.

Il diritto dei genitori di decidere sul trattamento dei dati personali dei propri figli

Fino al raggiungimento della maggiore età, il bambino è sotto la tutela dei genitori, il che significa che i genitori hanno il diritto e il dovere di prendersi cura del bambino e dei suoi beni, nonché di rappresentare il minore nei suoi rapporti personali e patrimoniali. Comprende anche prendersi cura della sicurezza del bambino e prevenire minacce da parte di terzi. L’affidamento congiunto dei genitori cessa invece quando, sulla base dell’accordo dei genitori o di una decisione del tribunale, viene istituito l’affidamento separato di uno dei genitori.

I genitori del bambino, in qualità di tutori (rappresentanti legali), hanno il diritto di decidere sul trattamento dei dati personali dei loro figli minorenni, compresa la diffusione dei dati personali dei bambini stessi. Entrambi i genitori hanno tali diritti, pertanto, finché uno dei genitori non ha diritti limitati di decidere su questioni relative al bambino in conformità con la legge, ciascun genitore ha il diritto di dare il consenso al trattamento dei dati personali del bambino, e nella maggior parte dei casi ciò sarà riconosciuto come base giuridica adeguata.

Allo stesso tempo, se il trattamento previsto dei dati personali può incidere in modo significativo sul bambino sia ora che in futuro, il responsabile, determinando il consenso dei rappresentanti legali come base giuridica per il trattamento dei dati personali, può stabilire che il consenso deve essere ottenuto da entrambi i genitori. Allo stesso modo, la necessità di ottenere il consenso di entrambi i genitori per un’operazione di trattamento può risultare da norme normative.

I genitori aggiuntivi dovrebbero sempre tenere presente che il diritto alla protezione dei dati appartiene fondamentalmente al bambino stesso e non ai rappresentanti che, nell’adempimento dei poteri loro conferiti dalla legge, li esercitano. Pertanto, ciascun genitore, quando acconsente a qualsiasi trattamento dei dati del minore, deve agire nel migliore interesse del minore, valutando attentamente l’impatto che tale trattamento potrebbe avere sul minore. Inoltre, a seconda dell’età e della maturità del bambino, quando decidono sul trattamento dei dati personali, i genitori dovrebbero tenere conto e rispettare il più possibile l’opinione del bambino al riguardo, anche se differisce da quella dei genitori. In particolare, il parere del bambino è importante nel caso in cui i genitori vogliano dare il consenso al trattamento dei dati, ma il bambino si opponga a tale trattamento.

Soluzione della disputa

Se ci sono disaccordi tra i genitori su questioni che riguardano il bambino, saranno risolti dal Tribunale, salvo diversa disposizione della legge. Pertanto, se ci sono disaccordi tra i genitori riguardo al trattamento dei dati personali del bambino, si dovrebbe consultare il tribunale degli orfani per chiedere aiuto.

Altri motivi giuridici e diritto del bambino ad acconsentire al trattamento dei dati

I genitori devono essere consapevoli che il consenso non è l’unica base giuridica per il trattamento dei dati. Come per il trattamento di persone adulte, il titolare del trattamento, tenendo conto degli interessi e dei diritti non solo del minore, ma anche di altri soggetti, può determinare che al trattamento dei dati sia applicabile un altro dei motivi giuridici stabiliti dal Regolamento. dati personali del bambino. In tal caso, il responsabile deve garantire che i genitori dei minori siano informati del previsto trattamento dei dati personali, ma non deve richiedere ulteriore consenso.

Altri motivi giuridici possono essere applicati, ad esempio, al trattamento dei dati personali di un bambino in un istituto scolastico per organizzare il processo di apprendimento o per riflettere al pubblico gli sviluppi nell’istituto scolastico.

Invece, nei casi in cui è richiesto il consenso per la fruizione di servizi (ad esempio, riguardo all’uso dei social network), è stabilito che se il minore ha almeno 13 anni, può prestare autonomamente il consenso a tale trattamento dei dati personali. Pertanto, per questo tipo di trattamenti, se il bambino ha raggiunto la maggiore età, non è richiesto il consenso dei genitori e il consenso stesso del bambino è riconosciuto come legittima base giuridica per il trattamento dei dati personali.

Cosa fare in una situazione in cui i dati vengono trattati in base al consenso dato dal bambino, ma il genitore si rivolge all’amministratore (ad esempio, l’amministrazione del social network) chiedendo di interrompere tale trattamento? In ogni singolo caso, si dovrebbe valutare se tale richiesta è stata presentata per prevenire minacce alla privacy del minore o per agire altrimenti nell’interesse del minore, e si dovrebbe tener conto anche dell’opinione del minore quando soddisfare tale richiesta. Tenendo conto che, al raggiungimento di una certa età, il bambino in alcuni casi ha il diritto di decidere sul trattamento dei suoi dati, l’adempimento di tale richiesta può essere considerato una limitazione dei diritti dei bambini. Va inoltre tenuto presente che il diritto alla privacy spetta al bambino in quanto interessato, non ai suoi genitori.

Va inoltre notato che il consenso dei genitori non è richiesto in relazione ai servizi di prevenzione o di consulenza offerti direttamente al minore. Tale eccezione si applicherebbe a un minore di qualsiasi età, ad esempio, se al minore vengono offerti servizi di protezione dell’infanzia forniti dalle autorità competenti, offrendo l’opportunità di ricevere supporto online, ad esempio chattando con uno specialista.

https://www.dvi.gov.lv/lv/jaunums/dviskaidro-vecaku-piekrisana-berna-personas-datu-apstradei

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