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AUTORITÀ DI CONTROLLO CECA: divulgazione dei dati personali dei partecipanti a procedimenti giudiziari.

AUTORITÀ DI CONTROLLO CECA: divulgazione dei dati personali dei partecipanti a procedimenti giudiziari.

L’Autorità per la protezione dei dati personali ha riassunto le sue precedenti conclusioni sulla divulgazione dei dati personali dei partecipanti a procedimenti giudiziari. Risponde quindi a molte domande che richiamano l’attenzione sulle pratiche spesso diverse dei singoli tribunali in questa materia.

Tuttavia, sulla questione della divulgazione dei dati personali dei partecipanti ai procedimenti giudiziari, è opportuno ricordare che la necessità e l’efficacia della divulgazione cambia nelle diverse fasi del procedimento giudiziario. Ciò significa, ad esempio, che è più facile trovare argomenti per la divulgazione temporanea di dati personali delle parti in un procedimento allo scopo di informare il pubblico sui procedimenti giudiziari piuttosto che per la divulgazione degli stessi dati personali dopo la conclusione del procedimento.


Nei limiti delle sue competenze, l’Ufficio si è finora occupato solo della pratica di scaricare sistematicamente i dati personali dei partecipanti ai procedimenti giudiziari dalle banche dati del tribunale, conservandoli a tempo indeterminato e successivamente collegandoli ad altri dati. Ciò ha portato, tra l’altro, all’uso di questi dati per la de facto de-anonimizzazione delle decisioni giudiziarie pubblicate. L’oggetto dell’attuale valutazione dell’Ufficio finora è stato solo “il metodo di trattamento successivo dei dati personali ottenuti da una terza parte, non la pratica dei tribunali o del Ministero della giustizia”, descrive il documento.

Gli argomenti e le dichiarazioni completi dell’Ufficio sulla questione della divulgazione dei dati personali dei partecipanti ai procedimenti giudiziari sono disponibili di seguito in formato PDF.

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