PRIVACY & DATA PROTECTION
Responsabile della Protezione dei Dati
Ambito del servizio:
Le normative sulla protezione dei dati personali obbligano i titolari e responsabili del trattamento a nominare il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO o RPD) al fine di:
- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dalle normative sulla protezione dei dati.
- sorvegliare l’osservanza delle normative sulla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo.
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento.
- cooperare con l’autorità di controllo nazionale.
- fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo nazionale per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
Legislazioni:
- Unione europea ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679
- Regno Unito ai sensi dell’art. 69 del Data Protection Act 2018
- Repubblica di San Marino ai sensi dell’art. 38 della Legge 171/2018
- Confederazione svizzera ai sensi dell’art. 10 della LPD – Legge federale sulla protezione dei dati
- Repubblica Popolare Cinese ai sensi dell’art. 52 del PIPL – China’s Personal Information Protection Law
Sanzioni:
Qualora il titolare o il responsabile del trattamento non adempia a tale obbligo, sono previste sanzioni amministrative pecunarie erogate dall’autorità di controllo nazionale in base alle legislazione vigente:
- Unione europea fino a euro 10.000.000 o fino al 2 % del fatturato ai sensi dell’art. 83 (4)(a) del Regolamento (UE) 2016/679
- Regno Unito fino a 8.700.000 sterline (ca. euro 10.000.000) o fino al 2 % del fatturato ai sensi dell’art. 157 del Data Protection Act 2018
- Repubblica di San Marino fino a euro 5.000.000 o fino al 2 % del fatturato ai sensi dell’art. 72 della Legge 171/2018
- Confederazione svizzera fino a 250 000 franchi (ca. euro 250.000) ai sensi dell’art. 60 della LPD – Legge federale sulla protezione dei dati
- Repubblica Popolare Cinese fino a 50.000.000 di RMB (ca. euro 6.500.000) o fino al 5% del fatturato ai sensi dell’art. 66 del PIPL – China’s Personal Information Protection Law
Servizio:
365TRUST, grazie alle proprie società presenti delle legislazioni sopra riportate, può offrire il servizio di responsabile della protezione dei dati (DPO) con il vantaggio, per l’azienda, di sottoscrivere un unico contratto, risparmiando tempo e denaro nella gestione di tale obbligo.