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AUTORITÀ DI CONTROLLO SVIZZERA: Conclusione della procedura di accertamento dei fatti in relazione a una società operante nel settore della riscossione e della verifica della solvibilità

AUTORITÀ DI CONTROLLO SVIZZERA: Conclusione della procedura di accertamento dei fatti in relazione a una società operante nel settore della riscossione e della verifica della solvibilità

L’IFPDT ha concluso la procedura di accertamento dei fatti presso una società operante nel settore della riscossione e della verifica della solvibilità. La società indagata soddisfa i requisiti della legislazione in materia di protezione dei dati per quanto riguarda le misure atte a garantire la correttezza, l’attualità e la completezza dei dati, nonché i requisiti per la correzione e la cancellazione dei dati errati. Invece è emerso che lo strumento della cosiddetta «famiglia di cattivi pagatori» non è ammissibile. Per questo motivo, l’IFPDT ha raccomandato alla società, nel suo rapporto finale, di sospendere le verifiche della solvibilità sulla base della «famiglia di cattivi pagatori». La società ha accettato la raccomandazione.

Nel periodo 2019/2020, l’IFPDT ha avviato una procedura di accertamento dei fatti presso un grosso fornitore di servizi di riscossione e di verifica della solvibilità a causa di numerose presunte registrazioni errate nella banca dati che hanno portato a confondere persone con nomi e indirizzi uguali o simili. A causa di tale confusione sono stati inviati solleciti di pagamento a persone sbagliate o sono state memorizzate e rese note informazioni inesatte e negative sulla solvibilità. L’IFPDT ha inoltre indagato se fossero insorte difficoltà nella correzione delle registrazioni errate. Nel corso della procedura, il campo d’indagine è stato esteso all’ammissibilità della cosiddetta «famiglia di cattivi pagatori».

Chi tratta dati personali deve accertarsi della loro esattezza (art. 5 cpv. 1 LPD). Situazioni di confusione dovute a registrazioni errate nella banca dati portano regolarmente a violazioni della sfera personale, che nel singolo caso possono risultare gravi per le persone interessate.   Dopo un esame approfondito, l’IFPDT è giunto alla conclusione che la società oggetto d’indagine soddisfa i requisiti previsti dalla legislazione in materia di protezione dei dati per quanto riguarda le misure atte a garantire la correttezza, l’attualità e la completezza dei dati. Anche elaborando e adottando scrupolosamente le misure necessarie possono comunque verificarsi errori nelle registrazioni nella banca dati. È quindi importante che il trattamento dei dati sia riconoscibile da parte della persona interessata (trasparenza) e che sussista una procedura efficace di correzione e cancellazione, al fine di evitare conseguenze negative legate a registrazioni errate nella banca dati. Nel corso dell’indagine è emerso che la società in questione soddisfa anche questi requisiti.

Durante la procedura di accertamento dei fatti l’IFPDT ha valutato inoltre l’ammissibilità delle verifiche della solvibilità sulla base della «famiglia di cattivi pagatori» in virtù delle quali, nell’ambito di una verifica di solvibilità, vengono divulgate informazioni sulla cattiva solvibilità di altre persone della stessa economia domestica. La comunicazione di questi dati – nella fattispecie a commercianti online – dovrebbe teoricamente impedire che persone con una cattiva solvibilità possano effettuare un acquisto contro fattura a nome di un membro della stessa economia domestica con una buona solvibilità (operazione di aggiramento). A causa di tale prassi vengono associate le solvibilità di membri della stessa economia domestica, impedendo così ad altre persone della famiglia di effettuare acquisti contro fattura nonostante godano di una buona solvibilità. Nel corso della sua indagine, l’IFPDT è giunto alla conclusione che questo metodo di trattamento dei dati viola il principio di trasparenza e proporzionalità sancito nella legge sulla protezione dei dati. Un siffatto trattamento dei dati non può essere giustificato. In particolare non è pertinente l’interesse preponderante che giustifica la valutazione del credito di una persona (art. 13 cpv. 2 lett. c LPD), poiché la cattiva solvibilità di un membro della famiglia non può essere determinante per la solvibilità della persona che stipula il contratto. Per questi motivi, l’IFPDT ha raccomandato alla società, nel suo rapporto finale, di sospendere le verifiche della solvibilità sulla base della «famiglia di cattivi pagatori». La società ha accettato la raccomandazione.

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