Nel marzo di quest’anno, l’Autorità nazionale di vigilanza ha concluso un’indagine nei confronti di una persona fisica, in qualità di responsabile del trattamento, in cui ha riscontrato una violazione dell’articolo 6, paragrafo 6, del Regolamento. (1) in combinato disposto con l’art. 5 para. (1)(a) del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).
Il responsabile del trattamento è stato quindi multato per 2.212,02 lei, pari a 450 euro.
L’indagine è stata avviata a seguito di un reclamo secondo cui l’operatore aveva pubblicato i dati personali di numerose persone su un social network.
Nel corso dell’indagine, l’Autorità nazionale di vigilanza ha riscontrato che la persona fisica in questione aveva divulgato i dati personali (nome, cognome, luogo di residenza) di diversi interessati tramite un social network, pubblicando tali dati senza il loro consenso e senza soddisfare un’altra condizione prevista dall’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento. (1) del GDPR.
In questo contesto, si è ritenuto che il responsabile del trattamento avesse l’obbligo di rispettare il principio di liceità di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 45/2001. (1)(a) del GDPR.
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