Il titolare del trattamento è obbligato, su richiesta del presidente dell’Ufficio per la protezione dei dati personali, a fornire tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, ha sentenziato il Tribunale amministrativo del Voivodato di Varsavia (“WSA di Varsavia”).
Il WSA di Varsavia, in una sentenza del 21 giugno 2024, rif. II SA/Wa 2216/23, ha respinto il reclamo di una società commerciale contro la decisione del presidente dell’Ufficio per la protezione dei dati personali, con cui l’autorità di controllo ha imposto alla società una multa di 56.000 zloty. Il motivo della sanzione era la mancata risposta dell’azienda alle numerose richieste di spiegazioni del Presidente dell’Ufficio per la protezione dei dati personali. Inoltre, la società ha fornito risposte incomplete alle domande dell’autorità di controllo, formulate in relazione al reclamo ricevuto da una persona fisica, inviando risposte intempestive. La società non ha nemmeno fornito un documento di procura che dimostri l’autorità del dipendente della società a rappresentarla nel procedimento davanti al presidente dell’Ufficio per la protezione dei dati personali.
Respingendo il reclamo della società, il WSA di Varsavia ha confermato che la mancanza di collaborazione con il presidente dell’Ufficio per la protezione dei dati personali porta a un’estensione ingiustificata dei procedimenti amministrativi condotti dall’autorità di controllo e impedisce un esame approfondito del caso. Tale comportamento del responsabile del trattamento viola direttamente i diritti dell’interessato che attende la risoluzione del reclamo presentato dall’Ufficio per la protezione dei dati personali.
Il caso riguarda la decisione del Presidente dell’Ufficio per la protezione dei dati personali rif. DOKE.561.8.2023.