L’autorità danese per la protezione dei dati si è pronunciata in due casi in cui sono stati presentati reclami in merito alla divulgazione e al successivo utilizzo delle informazioni da parte di avvocati.
L’autorità danese per la protezione dei dati ha trattato due ricorsi relativi agli stessi reclami riguardanti la divulgazione di dati personali tra due avvocati autonomi, l’avvocato A e l’avvocato B.
L’avvocato A rappresentava l’ex coniuge del denunciante e l’avvocato B rappresentava un amico dell’ex coniuge del denunciante.
Un reclamo riguardava il fatto che l’Avvocato A aveva divulgato informazioni riservate sul denunciante all’Avvocato B per utilizzarle in un’azione legale per diffamazione intentata dal denunciante contro il cliente dell’Avvocato B. Il secondo reclamo riguardava l’Avvocato B che aveva divulgato informazioni riservate sul denunciante.
Il secondo reclamo riguardava l’uso delle informazioni da parte dell’avvocato B nella causa per diffamazione.
Per l’utilizzo nella causa, l’Agenzia danese per la protezione dei dati ha ottenuto una dichiarazione dall’Ordine degli avvocati danese.
Poiché l’Agenzia danese per la protezione dei dati non aveva mai preso in considerazione la legalità della divulgazione e del successivo utilizzo di dati personali tra avvocati indipendenti, compresa l’interazione tra le norme sulla protezione dei dati e le regole di etica professionale, le decisioni nei due casi sono state prese dal Consiglio per i dati.
Divulgazione dei dati da parte dell’avvocato A
Per quanto riguarda il caso relativo alla divulgazione di dati da parte dell’avvocato A all’avvocato B, il Consiglio per i dati ha valutato, tra l’altro, che la base del trattamento per la divulgazione nel caso specifico era la regola del bilanciamento degli interessi (articolo 6, paragrafo 1, lettera f)). Allo stesso tempo, il Consiglio per i dati ha ritenuto che l’interesse del denunciante a non veder divulgati i propri dati fosse superiore all’interesse del cliente dell’avvocato A a vederli divulgati.
Inoltre, il Consiglio per la protezione dei dati ha ritenuto che l’interesse del denunciante a non veder divulgate le informazioni che lo riguardano prevalesse anche sull’interesse del cliente dell’avvocato B a salvaguardare i propri interessi in relazione alla causa di diffamazione pendente – intentata dal denunciante contro di lei.
Su questa base, l’Agenzia danese per la protezione dei dati ha ritenuto che la divulgazione non potesse avvenire nel quadro del Regolamento generale sulla protezione dei dati.
L’autorità danese per la protezione dei dati ha poi espresso critiche nei confronti dell’avvocato A.
Successivo trattamento dei dati da parte dell’Avvocato B
Per quanto riguarda l’avvocato B, il Consiglio per la protezione dei dati ha ritenuto che il suo trattamento delle informazioni sui denuncianti fosse avvenuto nell’ambito della regola della ponderazione degli interessi (articolo 6, paragrafo 1, lettera f)).
Il Consiglio per la protezione dei dati ha sottolineato che il trattamento dei dati del denunciante da parte dell’avvocato B era avvenuto in qualità di avvocato del suo cliente nella causa di diffamazione in questione, e che il trattamento dei dati deve essere considerato come avvenuto nell’ambito della legittima salvaguardia dell’interesse del cliente a difendersi in tale causa.