Negli ultimi tempi l’Ispettorato per la protezione dei dati personali ha ricevuto sempre più domande sul trattamento dei dati biometrici (impronte digitali e immagini del volto) sul posto di lavoro, a dimostrazione della crescente popolarità di questa tecnologia e della sua diffusione nell’ambiente aziendale. Come è stato osservato nella pratica, il più grande “ostacolo” per i datori di lavoro quando introducono un sistema di trattamento dei dati biometrici non è la sicurezza, ma come trattare i dati in modo lecito?
- Se lo scopo desiderato, ad esempio la registrazione dell’orario di lavoro o l’ingresso in ufficio, può essere raggiunto con una minore interferenza con la privacy del dipendente, l’uso dei dati biometrici può essere considerato eccessivo dal datore di lavoro e non conforme ai requisiti di leggi e regolamenti. Ad esempio, l’utilizzo della stessa carta chip può raggiungere questi obiettivi senza trattare i dati biometrici del dipendente. Affinché il datore di lavoro si conformi ai requisiti di protezione dei dati personali dei suoi subordinati e rispetti il diritto alla privacy dei dipendenti, è necessario definire chiaramente il motivo per cui il trattamento dei dati biometrici è necessario. Ad esempio, se un’azienda ha bisogno di aumentare il livello di sicurezza e impedire l’accesso ai locali a persone non autorizzate.
- Va ricordato che i dati biometrici sono categorie speciali di dati, il cui trattamento è consentito ai datori di lavoro solo in alcuni casi previsti dal Regolamento sui dati.
- Le aziende che intendono utilizzare le impronte digitali o le scansioni del volto dei propri dipendenti per accedere al luogo di lavoro potrebbero giustificare il trattamento dei dati biometrici con il consenso dei dipendenti. Va ricordato che il consenso del dipendente deve essere dato liberamente, specifico e informato. Non devono esserci conseguenze negative per il dipendente che non ha dato il suo consenso.
https://www.dvi.gov.lv/en/article/dsiexplainsprocessing-biometric-data-employment-relationship