Nella sessione plenaria del 12 ottobre, il comitato europeo per la protezione dei dati ha adottato un progetto di linee guida per promuovere un’interpretazione armonizzata del concetto di obiezione significativa e motivata. L’accordo sul concetto contribuirà a semplificare le future procedure di risoluzione delle controversie in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 65 del regolamento generale sulla protezione dei dati.
In particolare, la guida cerca di armonizzare l’interpretazione del termine “pertinente e giustificato”.
Nell’ambito del meccanismo di cooperazione previsto dal regolamento generale sulla protezione dei dati, le autorità di controllo hanno l’obbligo di “scambiare tutte le informazioni pertinenti” e di raggiungere un accordo. Secondo il regolamento generale sulla protezione dei dati, l’autorità di controllo capofila deve trasmettere il progetto di decisione alle altre autorità di controllo partecipanti, che possono sollevare un’obiezione pertinente e motivata entro un determinato periodo.
Se l’autorità di controllo capofila non ottempera a un’obiezione pertinente e motivata o ritiene che l’obiezione sia infondata o irrilevante, deferirà la questione al comitato per la protezione dei dati secondo il meccanismo di coerenza (articolo 65).
Se l’autorità di controllo capofila ottempera all’obiezione, emette un progetto di decisione riveduto, al quale le autorità di controllo partecipanti possono sollevare un’obiezione pertinente e motivata entro due settimane.