Sia i datori di lavoro che i dipendenti si rivolgono all’Autorità con la richiesta di fornire spiegazioni in merito al trattamento dei dati personali nei rapporti di lavoro. L’Autorità ha riscontrato che spesso i datori di lavoro credono erroneamente che i dati personali dei dipendenti possano essere elaborati per gli scopi dell’azienda solo con il consenso scritto del dipendente.
Il regolamento generale sulla protezione dei dati fornisce sei basi giuridiche per il trattamento dei dati personali al fine di essere lecito: consenso, esecuzione del contratto, obbligo legale, interesse pubblico, tutela degli interessi vitali e rispetto degli interessi legittimi per raggiungere il dichiarato scopo[1] Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati,.
Per spiegare gli aspetti del trattamento dei dati personali e della protezione nei rapporti di lavoro, l’Autorità ha preparato una serie di articoli nell’ambito dell’iniziativa #DVI Explain – “Basi legali per il trattamento dei dati personali sul posto di lavoro” e ha pubblicato ulteriori spiegazioni pratiche – per datori di lavoro e dipendenti.
Consenso n. 1
Affinché il “consenso” sia lecito, deve soddisfare alcune condizioni essenziali, elementi che devono esistere affinché il “consenso” sia valido e che hanno lo scopo di garantire che il dipendente esprima la propria volontà per l’uso dei dati personali. Nell’ambito del rapporto di lavoro: il dipendente non deve essere sottoposto a pressioni dirette o indirette dando il proprio “consenso”. Il dipendente deve essere debitamente informato di ciò che accetta e che il mancato consenso non avrà conseguenze negative. Il dipendente deve essere sicuro che i dati personali non saranno trattati per nessun altro scopo.
Solo se tutti questi requisiti saranno soddisfatti, il “consenso” sarà conforme al Regolamento generale sulla protezione dei dati.
Sebbene il “consenso” sia una delle possibili basi giuridiche per il trattamento dei dati personali, è problematico basare il trattamento dei dati personali in un rapporto di lavoro sul “consenso” prestato dal dipendente, come in questo caso il rapporto tra il due partiti non sono uguali.
Pertanto, il “consenso” del dipendente può essere utilizzato come base giuridica per il trattamento dei dati personali, ad esempio, nella comunicazione interna dell’organizzazione – indicando la data di nascita del dipendente sulla intranet (sistema di uso interno in cui sono disponibili informazioni sui dipendenti) per festeggiare i compleanni dei colleghi indicazione per una comunicazione più conveniente con i colleghi.