Sempre più spesso i datori di lavoro decidono di introdurre il controllo ufficiale della posta elettronica del dipendente. Secondo il codice del lavoro, il dipendente deve essere informato sul monitoraggio della posta.
Si ricorda che il datore di lavoro può introdurre il monitoraggio della posta elettronica del dipendente, quando è necessario a suo avviso garantire un’organizzazione del lavoro che consenta il pieno utilizzo dell’orario di lavoro e il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro forniti al dipendente. Inoltre, l’ispezione non può violare la segretezza della corrispondenza e altri diritti personali del dipendente (articolo 22 3 della legge del 26 giugno 1974, codice del lavoro).
Il dipendente deve essere informato per quale scopo il datore di lavoro intende utilizzare il monitoraggio, apprendere l’ambito e il metodo del monitoraggio. Questa informazione è determinata nel contratto collettivo di lavoro o nel regolamento del lavoro o in un avviso, se il datore di lavoro non è coperto dal contratto collettivo di lavoro o non è obbligato a stabilire il regolamento del lavoro.
Secondo l’Art. 22 2 §7 del Codice del lavoro, il datore di lavoro informa i dipendenti sull’introduzione del monitoraggio secondo le modalità adottate per lui sul posto di lavoro. Può quindi assumere la forma di una lettera indirizzata a ciascun dipendente, di un annuncio in bacheca, di un messaggio di posta elettronica indirizzato al personale o di informazioni fornite tramite intranet aziendale.
Il datore di lavoro informa il dipendente sull’introduzione del monitoraggio della posta elettronica entro e non oltre due settimane prima del suo lancio.
FONTE: AUTORITA’ PER LA PROTEZIONE DEI DATI DELLA POLONIA – UODO