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AUTORITÀ DI CONTROLLO POLACCA: Il tribunale amministrativo provinciale ha respinto la denuncia del Mediatore contro la decisione dell’Autorità relativa alle dichiarazioni di giudici e pubblici ministeri

AUTORITÀ DI CONTROLLO POLACCA: Il tribunale amministrativo provinciale ha respinto la denuncia del Mediatore contro la decisione dell’Autorità relativa alle dichiarazioni di giudici e pubblici ministeri

Il Tribunale amministrativo provinciale di Varsavia, con sentenza del 15 febbraio 2021 (numero di riferimento del fascicolo II SA / Wa 1264/20 ), ha confermato il diritto del Presidente dell’Ufficio per la protezione dei dati personali, a interrompere il procedimento in merito all’obbligo per  giudici e procuratori alla presentazione di dichiarazioni sull’appartenenza a un’associazione o alla loro pubblicazione nel Bollettino di informazione al pubblico. Ha pertanto respinto la denuncia del Mediatore contro la decisione dell’autorità di controllo.

Pertanto, il Presidente dell’Ufficio per la protezione dei dati personali ha giustamente concluso che il suddetto obbligo imposto a giudici e pubblici ministeri non viola il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), in quanto risulta da disposizioni di legge.

In questo caso, non si può ritenere che l’autorità di controllo avesse motivi legali per emettere una decisione che limita il trattamento dei dati personali di giudici e pubblici ministeri ai sensi dell’art. 70 sec. 1 della legge sulla protezione dei dati personali. Il Commissario per i diritti umani ha chiesto tale sicurezza.

Durante l’esame del caso su richiesta dell’Ombudsman, l’Ufficio per la protezione dei dati personali ha analizzato le disposizioni della legge che modifica gli atti – Legge sul sistema dei tribunali comuni, la legge sulla Corte suprema e alcuni altri atti, che obbligavano giudici e pubblici ministeri a presentare le predette dichiarazioni, che vengono poi pubblicate nel Bollettino di Informazione al Pubblico.

Il procedimento UODO ha dimostrato che il trattamento dei dati personali di giudici e pubblici ministeri è pertanto il risultato del suddetto, l’obbligo di una persona chiaramente definito in una disposizione legale. Pertanto, si basa sull’art. 6 sec. 1 lit. c) GDPR, secondo il quale il trattamento dei dati personali è consentito quando è necessario per adempiere all’obbligo legale incombente all’amministratore. Pertanto, il presidente dell’Ufficio per la protezione dei dati personali non aveva motivo di accertare una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

La sentenza del Tribunale amministrativo provinciale conferma che il procedimento è sospeso dall’Ufficio dell’Autorità per la protezione dei dati personali..

Nella sua domanda all’Autorità, il Commissario per i diritti umani ha anche indicato che le nuove disposizioni sulle dichiarazioni obbligatorie di giudici e pubblici ministeri potrebbero violare la Costituzione. Nella sua decisione, l’organo di controllo ha tuttavia indicato che il Tribunale costituzionale è competente per valutare la costituzionalità delle disposizioni.

Inoltre, l’Autorità per la protezione dei dati personali, a differenza del POR, non ha la competenza per agire con il suddetti ricorsi al Tribunale costituzionale.

FONTE: AUTORITA’ PER LA PROTEZIONE DEI DATI DELLA POLONIA – UODO

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