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AUTORITA’ DI CONTROLLO POLACCA: Assicurazione sanitaria nessun obbligo di informazione nella segnalazione dei familiari dei dipendenti

AUTORITA’ DI CONTROLLO POLACCA: Assicurazione sanitaria nessun obbligo di informazione nella segnalazione dei familiari dei dipendenti

Poiché i familiari di acquisizione dati segnalati dal sig. Racodawcę, l’assicurazione sanitaria si basa sulla legge, che garantisce un’adeguata protezione dei loro diritti, il datore di lavoro può beneficiare dell’esenzione dal completamento dell’obbligo di informazione nei loro confronti.

Le disposizioni della legge del 27 agosto 2004 sui servizi sanitari finanziati con fondi pubblici determinano quali persone sono soggette all’obbligo di assicurazione sanitaria (articolo 66). Inoltre, specificano le date in cui sorge questo obbligo e come dovrebbe essere adempiuto.

Se i familiari del dipendente non hanno il proprio titolo di assicurazione sanitaria, sono tenuti a denunciarli entro 7 giorni dal verificarsi delle circostanze che hanno causato la necessità di tale notifica. Il dipendente deve informare l’entità competente a presentare la domanda di assicurazione sanitaria, ad esempio un datore di lavoro (articolo 67, paragrafo 3).

Se un membro della famiglia registrato per un’assicurazione sanitaria ha acquisito il proprio titolo assicurativo o sono sorte altre circostanze, a seguito delle quali ha perso il suo status di familiare – il dipendente dovrebbe comunicare entro 7 giorni da tali circostanze (articolo 76) il contribuente per annullare la registrazione.

Una persona assicurata che non informa l’ente competente a presentare un reclamo di assicurazione sanitaria in merito alle circostanze che richiedono la notifica o la cancellazione di un membro della famiglia è soggetta a un’ammenda (articolo 193, paragrafo 6).

Allo stesso tempo, ai fini dell’assicurazione sanitaria per un membro della famiglia, il dipendente completa e fornisce al datore di lavoro-datore di lavoro il modulo ZUS ZCNA “Comunicazione dei dati sui familiari a fini di assicurazione sanitaria”.

È stato introdotto dal § 1 cpv. 1 punto 2 del Regolamento del Ministro della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 dicembre 2018 sulla determinazione delle domande esemplificative per l’assicurazione sociale e l’assicurazione sanitaria, relazioni mensili personali e relazioni correttive mensili personali, domande del contribuente, dichiarazioni di transazione e dichiarazioni di risoluzione correttiva,

Sulla base delle disposizioni indicate, si può presumere che a causa del fatto che il datore di lavoro ottiene dal dipendente particolari familiari necessari per denunciarli all’assicurazione sanitaria, il datore di lavoro non dovrà adempiere all’obbligo di informazione di cui all’art. 14 GDPR.

Il trattamento dei dati di un familiare nella domanda di assicurazione è necessario per adempiere all’obbligo legale incombente all’amministratore, ovvero al datore di lavoro (articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del GDPR). Inoltre, la raccolta di questi dati è esplicitamente regolata dalla legge dello Stato membro a cui è soggetto il responsabile del trattamento, che prevede misure appropriate per proteggere gli interessi legittimi dell’interessato.

Pertanto, quello indicato nell’art. 14 paragrafo 5 lit. c del Regolamento generale sulla protezione dei dati, una premessa che autorizza la rinuncia all’obbligo di adempiere all’obbligo di informazione nei confronti delle persone i cui dati sono ottenuti in modo diverso da quelli direttamente da essi.

 

FONTE: AUTORITA’ PER LA PROTEZIONE DEI DATI DELLA POLONIA – UODO

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