Il Commissario responsabile per l’informazione ha trasmesso un parere all’Assemblea nazionale sul disegno di legge relativo alle misure di intervento per la preparazione della seconda ondata COVID-19, che introduce una domanda di tracciamento dei contatti come obbligatoria per le persone infette e in quarantena e una nuova base giuridica per l’elaborazione dei dati identificativi e delle posizioni delle persone contro cui una misura di limitazione dei movimenti è stata imposta ai sensi della legge sulle malattie infettive.
Secondo il parere dei deputati, richiamiamo l’attenzione sulla controversa disposizione dell’articolo 24, che dovrebbe essere letta in termini di potere che un insieme indefinito di autorità al fine di monitorare la conformità con la quarantena da un insieme indefinito di fonti di dati, vale a dire che diversi fornitori nel campo delle comunicazioni elettroniche possono ottenere un insieme indefinito di identificazione sulla posizione di quella persona, ovvero la posizione del proprio telefono o altro dispositivo.
Pertanto, riduce in modo inammissibile gli standard per ottenere informazioni sulla posizione di un individuo, anche al di sotto dello standard che si applica all’ottenimento di informazioni simili nei procedimenti penali (di solito è quindi richiesto un ordine del tribunale). L’articolo 24 prevede inoltre la possibilità per vari fornitori di comunicazioni elettroniche (operatori, fornitori di applicazioni, altri servizi elettronici, indossabili o altri dispositivi intelligenti) possono registrare i dati di identificazione e posizione degli individui, anche se non hanno acconsentito.
La preoccupazione del Commissario per le informazioni è inoltre che la disposizione consenta anche la registrazione dei dati sulla posizione nell’applicazione prevista per la registrazione dei contatti, che non dovrebbe assolutamente registrare la posizione. Tale misura durante le vacanze estive e i frequenti attraversamenti delle frontiere verso i paesi vicini con un quadro epidemiologico meno favorevole possono interessare un numero potenzialmente elevato di individui, cittadini sloveni, i cui dati sulla posizione potrebbero essere monitorati.
Una misura analoga a queste ultime posizioni sarebbe proposta nella prima legge di intervento durante la crisi COVID-19 (articolo 104 contestato), che non è stata adottata a causa della forte opposizione. Il Commissario responsabile per le informazioni propone pertanto all’Assemblea nazionale di non appoggiare tale disposizione neanche questa volta.
Il parere richiama l’attenzione in dettaglio sugli aspetti della protezione dei dati personali che devono essere presi in considerazione nella domanda prevista per il monitoraggio dei contatti e propone all’Assemblea nazionale di non sostenere le disposizioni che introducono un uso obbligatorio di tali domande e multe per non conformità.
Come dimostra l’esperienza di altri Stati membri dell’UE, esistono modelli per l’attuazione dell’applicazione, che tengono ampiamente conto delle basi della protezione dei dati personali, ma esistono anche altre buone pratiche in questo campo, come ad esempio. pubblicazione pubblica di documentazione dettagliata sulla valutazione dell’impatto sulla privacy e sulla protezione dei dati personali (la cosiddetta DPIA) di applicazioni specifiche prima della loro attuazione, pubblicazione pubblica di documentazione relativa all’implementazione tecnica, ecc.
La trasparenza e la fiducia del pubblico a beneficio dell’applicazione saranno essenziali, che non raccoglie una quantità sproporzionata di dati personali e non consente la condivisione di tali dati al di fuori dello scopo di utilizzo e che gli individui sono quindi disposti a caricarli volontariamente, piuttosto che costringere gli individui a una sistemazione obbligatoria con effetti molto dubbi. Tuttavia, va notato che finora nessuna delle applicazioni introdotte si è dimostrata molto efficace, a causa del numero ridotto di utenti o di operazioni tecniche inaffidabili, in alcuni paesi (ad esempio la Norvegia) l’operazione si è addirittura fermata.