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AUTORITÀ DI CONTROLLO ISLANDESE: uso di apparecchiature di registrazione audio/video nelle auto della polizia per il trattamento dei dati.

AUTORITÀ DI CONTROLLO ISLANDESE: uso di apparecchiature di registrazione audio/video nelle auto della polizia per il trattamento dei dati.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso una sentenza in un caso riguardante l’uso di apparecchiature di registrazione audio e video nelle auto della polizia con la polizia nell’area della capitale.

Da un lato, si trattava di un incidente ai tempi della vecchia legge sulla protezione dei dati personali n. 77/2000 e invece ai tempi della Legge n. 90/2018 sulla protezione dei dati personali e il trattamento dei dati personali quando il denunciante è stato costretto a salire su un’auto della polizia.

La sentenza rileva che in entrambi i casi il diritto all’informazione del denunciante, compreso l’obbligo di fornire informazioni da parte della polizia, aveva rispettato il Regolamento n. 322/2001 sul trattamento dei dati personali da parte delle forze dell’ordine. In base ad esso, l’interessato ha, tra le altre cose, il diritto di essere informato su quali informazioni su di lui sono o sono state elaborate e sullo scopo del trattamento.

Per quanto riguarda l’incidente precedente, si è ritenuto che, nonostante la mancanza di suono nella registrazione, al denunciante fossero state fornite le conoscenze a cui aveva diritto in base al regolamento, ma si è fatto riferimento alla registrazione in un rapporto di polizia in questo considerare.

Tuttavia, non si è ritenuto che la polizia avesse fornito prove che dimostrassero che il denunciante era stato informato che la registrazione era stata effettuata su audio e video in quest’ultimo incidente, ma anche quella registrazione era mancante. A parere del Garante per la protezione dei dati personali, non si è quindi ritenuto possibile verificare quanto accaduto tra gli agenti di polizia e il denunciante, e si è ritenuto che la polizia dovesse sopportare l’onere di non poter dimostrare che la conoscenza era stata fornito.

Per questo motivo, il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto che la responsabilità della polizia nell’area della capitale, cfr. Paragrafo 2 Articolo 8 Atto n. 90/2018 non è stato soddisfatto.

FONTE: AUTORITA’ PER LA PROTEZIONE DEI DATI DELL’ISLANDA

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