Le informazioni genetiche e sulla biodiversità sono sensibili?
Le informazioni genetiche sono informazioni personali sensibili. Più specificamente, ciò si riferisce alle informazioni relative ai tratti genetici ereditati o acquisiti di una persona che fanno luce sulla sua fisiologia o salute e si ottengono principalmente attraverso l’analisi di campioni biologici dall’individuo interessato.
Lo stesso vale per le informazioni sulla biodiversità, vale a dire. le informazioni personali ottenute mediante una tecnologia speciale e relative alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona e consentono l’identificazione o la conferma dell’identità di una persona in modo inequivocabile, come ritratti o dati di impronte digitali.
Quali sono i requisiti principali per l’elaborazione di tali informazioni?
Il trattamento di dati personali sensibili è vietato a meno che uno dei requisiti della legge n. 90/2018 per l’elaborazione di tali informazioni. Questi includono il consenso e il trattamento è necessario per proteggere gli interessi vitali della persona registrata o di altra persona. Inoltre, il trattamento di dati personali sensibili è consentito, tra l’altro, se è necessario per motivi di rilevante interesse pubblico e pubblico nel campo della salute pubblica, nonché per la ricerca statistica, storica o scientifica, a condizione che la privacy sia garantita da determinate misure, se del caso in conformità con la legge, e si svolgono sulla base di una legge che prevede misure appropriate e specifiche per proteggere i diritti e gli interessi fondamentali dell’interessato.
Inoltre, come aggiornamento devono essere soddisfatti i seguenti requisiti di base per il trattamento dei dati personali:
- Le informazioni vengono elaborate in modo legittimo, equo e trasparente nei confronti dell’interessato.
- Sono ottenuti per scopi chiaramente dichiarati, legittimi e oggettivi e non sono elaborati per altri scopi e incompatibili, ma l’ulteriore elaborazione per scopi storici, statistici o scientifici non è considerata incompatibile a condizione che sia mantenuta un’adeguata sicurezza.
- Sono sufficienti, pertinenti e non al di là di quanto necessario ai fini del trattamento.
- Sono affidabili e aggiornati secondo necessità.
- Sono conservati in una forma che non identifica l’interessato per un periodo superiore a quello necessario ai fini del trattamento; i dati personali possono tuttavia essere conservati per un periodo più lungo a condizione che il loro trattamento serva solo archivi di interesse pubblico (in particolare sulla base della legislazione archivistica, compresi gli Archivi nazionali d’Islanda), ricerche scientifiche o storiche o a fini statistici. stai attento.
- Sono trattati in modo tale da garantire la loro corretta sicurezza.
- La parte responsabile è responsabile di garantire che il trattamento dei dati personali soddisfi sempre i requisiti di cui sopra e deve essere in grado di dimostrare che è così.
FONTE: AUTORITA’ PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELL’ISLANDA