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Diritto all’oblio, in cosa consiste?

Diritto all’oblio, in cosa consiste?

Il diritto all’oblio può essere definito come il diritto di un individuo ad essere dimenticato, o più precisamente, a non essere più ricordato per fatti che lo riguardano e che in passato sono stati oggetto di cronaca.

Il suo presupposto è che l’interesse pubblico alla conoscenza di un certo fatto è racchiuso in quello spazio temporale necessario ad informarne la collettività, e che con il trascorrere del tempo diminuisce progressivamente fino a scomparire.

In base a questo principio non è legittimo, ad esempio, diffondere informazioni a proposito di condanne ricevute o comunque altri dati sensibili di analogo argomento, salvo che si tratti di casi particolari ricollegabili a fatti di cronaca ed anche in tali casi la pubblicità del fatto deve essere proporzionata all’importanza dell’evento ed al tempo trascorso dall’accaduto.

Nel testo del Regolamento UE 2016/679, il diritto all’oblio è recepito dall’art. 17, nel quale è sancito il diritto che l’interessato ha di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

– i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati

– l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro motivo legittimo per trattare i dati

– l’interessato si oppone al trattamento dei dati personali e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento

– i dati sono stati trattati illecitamente

– i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento

– i dati sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione

Inoltre, sempre l’art. 17 chiarisce che il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a  cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione prende le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i responsabili del trattamento che stanno trattando i dati della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

 

FONTE: FEDERPRIVACY

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