Ambito del servizio:
Le normative sulla protezione dei dati personali obbligano i titolari e responsabili del trattamento non stabiliti nei territori sotto riportati a nominare un rappresentante stabilito in quel territorio al fine di rappresentarli nei confronti degli interessati (consumatori) e delle autorità di controllo nazionali competenti, qualora vengano trattati dati personali all’interno dei quei territori.
Tutte le società che consentono, tramite un proprio sito web (app, web-app, home banking, etc), l’accesso o l’acquisto on-line (e-commerce) da quei territori (escluso il territorio ove l’azienda ha un proprio stabilimento) sono obbligate per legge a nominare il proprio rappresentante e, ove previsto, nominare anche il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
Legislazioni:
- Unione europea ai sensi dell’art. 27 del Regolamento (UE) 2016/679
- Regno Unito ai sensi dell’art. 27 del Data Protection Act 2018
- Confederazione svizzera ai sensi dell’art. 14 della LPD – Legge federale sulla protezione dei dati
- Repubblica Popolare Cinese ai sensi dell’art. 53 del PIPL – China’s Personal Information Protection Law
- Turchia ai sensi dell’art. 10 (1)(a) della Legge 6698/2016 PDPL
- Egitto ai sensi dell’art. 4 (11) della Legge 151/2020 PDPL
Sanzioni:
Qualora non si adempia a tale obbligo l’autorità di controllo nazionale competente può prevedere il blocco del sito web (DNS) dell’azienda, impedendole di trattare i dati personali degli interessati stabiliti in quel territorio.
Servizio:
365TRUST, grazie alle proprie società presenti delle legislazioni sopra riportate, può offrire il servizio di rappresentante del territorio con il vantaggio, per l’azienda, di sottoscrivere un unico contratto, risparmiando tempo e denaro nella gestione di tale obbligo.